Dl Rilancio, le parti di competenza della commissione Ambiente

Ecco la relazione esposta in commissione Ambiente la scorsa settimana, tra poche ore, sempre io, esprimerò un parere per conto della commissione Ambiente sulle parti di nostra competenza contenute nel dl Rilancio.

"Segnalo preliminarmente che il provvedimento è suddiviso in 8 Titoli e consta di ben 266 articoli e 1049 commi. Per i profili di interesse, si richiama il Titolo VIII, Capo III (Misure per le infrastrutture e i trasporti) e il Capo VII (Misure per l'ambiente), anche se vi sono anche disposizioni che investono i profili della Commissione rinvenibili in altre porzioni del testo. Per ragioni di economia dei lavori, nella presente relazione le disposizioni saranno raggruppate per macroaree.

Alcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile.

In particolare, l’articolo 14 prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza COVID. La disposizione, poi, proroga di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale - diversi da quello connesso al Covid19 - e delle relative contabilità speciali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa.

Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, l’articolo 261 autorizza procedure di reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti, di 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale.

Le misure previste con riguardo al settore delle infrastrutture sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi per far fronte all'emergenza sanitaria e favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese.

In particolare, l’articolo 2, comma 13, prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia ( D.P.R. n. 380/2001 ), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, anche una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

L’articolo 65 prevede l’esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC.

L’articolo 114 dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti – a suo tempo autorizzati dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 –per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

L’articolo 201 incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19. Per le medesime finalità, si prevede che l'erogazione delle risorse del fondo in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che abbiano certificato l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità contributiva e fiscale.

L’articolo 206 prevede la nomina di un Commissario straordinario per le Autostrade A24 e A25, per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici. Si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza.

L’articolo 207 consente di incrementare l'importo dell'anticipazione a favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, per le procedure di affidamento dei lavori già avviati.

L’articolo 209, comma 2, prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione.

L’articolo 214, ai commi 1 e 2, prevede un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 (art. 214).

L’articolo 232, comma 4, autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. La deroga proposta mira alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte degli enti locali, durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza.

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale, si richiama in primo luogo l’articolo 44, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo istituito per provvedere all'erogazione dell’ecobonus a favore di chi acquista autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km.

L’articolo 227 istituisce un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

L’articolo 228 prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del Codice dell'ambiente per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca.

L’articolo 229 detta disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. In particolare:

  • viene istituito un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono è destinato ai residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane.
  • si modifica il regime del buono mobilità con riguardo alla rottamazioni di autoveicoli e motoveicoli inquinanti effettuate nel 2021.
  • si estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già destinato alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
  • si incrementa di 50 milioni per il 2020 la dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità",
  • si integra il Codice della strada in materia di circolazione dei velocipedi introducendo le definizioni di “casa avanzata” ("linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli") e di “corsia ciclabile”;
  • si prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in zone urbane, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale e provvedano, a tal fine, alla nomina del mobility manager.

In quanto connesso alle politiche ambientali, si evidenzia che l’articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), introdotta dalla legge di bilancio 2020.

Meritevoli di attenzione per la Commissione è anche l’articolo 29, che incrementa di 140 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, prevedendo che l'erogazione di tali risorse avvenga secondo la disciplina “acceleratoria”, già prevista dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Si richiama quindi l’articolo 119, che dispone in materia di ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine elettriche.

In particolare, la norma in commento introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è estesa all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche e dagli Istituti autonomi case popolari. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Da ultimo, si segnalano due disposizioni che riguardano le aree colpite dai recenti eventi sismici.

L'articolo 160 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

L’articolo 245 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, misura che il decreto-legge n. 123 del 2019 ha esteso anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

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Pubblicato il: 09/06/2020 - 12:09:5


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